Art. 6.

                         Prove preselettive

    1.  L'Amministrazione si riserva la facolta', qualora il concorso
presentera'  un  elevato  numero  di  domande, di espletare una prova
preselettiva al fine dell'ammissione alle prove scritte.
    2.  Sulla  base dei risultati della prova preselettiva e' formata
una  graduatoria  preliminare  e sono ammessi alle fasi successive un
numero  di  concorrenti  non  superiore  a  10  volte i posti messi a
concorso, nonche' i candidati classificatisi ex equo all'ultimo posto
utile per l'ammissione.
    3.  Il  punteggio  conseguito nella prova preselettiva non verra'
preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito
del concorso.
    4.  L'eventuale  prova  preselettiva,  il cui espletamento potra'
essere  affidato a qualificati enti pubblici o privati, potra' essere
realizzata  con  l'ausilio di sistemi informatici e consistera' nella
risoluzione  di  quesiti  a  risposta multipla, sulle materie oggetto
delle prove scritte di cui al precedente art. 5.
    5.  I  criteri  di  svolgimento  di  tale  prova, preventivamente
stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati
prima dell'inizio della prova stessa.