Art. 6. Prove preselettive 1. L'Amministrazione si riserva la facolta', qualora il concorso presentera' un elevato numero di domande, di espletare una prova preselettiva al fine dell'ammissione alle prove scritte. 2. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' formata una graduatoria preliminare e sono ammessi alle fasi successive un numero di concorrenti non superiore a 10 volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi ex equo all'ultimo posto utile per l'ammissione. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verra' preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso. 4. L'eventuale prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, potra' essere realizzata con l'ausilio di sistemi informatici e consistera' nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente art. 5. 5. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio della prova stessa.