Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato nella prova orale. 2. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 4. La Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane formera' la graduatoria concorsuale con l'applicazione delle vigenti norme legislative in materia di preferenza e precedenza nella nomina. Riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, saranno approvate le graduatorie generali di merito e quella dei vincitori del concorso. 5. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale dell'INPS, nonche' nel sito internet dell'Istituto, www.inps.it 6. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. 7. La graduatoria finale rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della suddetta pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 8. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. 9. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.