Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza  italiana,  ovvero, in applicazione del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7 febbraio 1994,
n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) diploma  di  scuola media secondaria di 2° grado; il diploma
di  maturita'  estero  sara'  considerato  utile  purchÕ riconosciuto
equipollente  ad uno dei diplomi di maturita' italiani; a tal fine la
domanda   di   ammissione  al  concorso  deve  essere  corredata  dal
provvedimento  di  riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente;
      d) abbiano  prestato attivita' presso i Consigli degli Ordini e
dei Collegi professionali;
      e) non   essere   cessato   dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale  ovvero  non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico  per  averlo  conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
      g) idoneita' fisica all'impiego.
    I   cittadini   di   Stati  membri  dell'Unione  europea  diversi
dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:
      -   godimento   dei  diritti  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza;
      - adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  dal  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione   delle  domande  di  ammissione  al  concorso;  quelli
indicati  alle  precedenti  lettera  a),  b)  e)  e  g) devono essere
posseduti anche alla data dell'assunzione.
    Non  possono  accedere  all'impiego  presso  l'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Perugia e Orvieto:
      -  coloro  che  abbiano  riportato  condanne  penali passate in
giudicato  e  subite  per  reati conseguenti a comportamenti ritenuti
incompatibili con le funzioni da espletare;
      - coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      - coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti dall'impiego presso
una  pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o presso
enti   pubblici,  anche  economici,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da invalidita'
insanabile,  ovvero  licenziati  da aziende o enti privati per giusta
causa  o  per  giustificato  motivo  ascrivibili ad inadempimento del
dipendente;
      -  coloro  che  siano  stati collocati a riposo da una pubblica
amministrazione  con  i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970,
n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748,  o  dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla
legge 14 agosto 1974, n. 355.