Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici; c) diploma di scuola media secondaria di 2° grado; il diploma di maturita' estero sara' considerato utile purchÕ riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di maturita' italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; d) abbiano prestato attivita' presso i Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali; e) non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile); g) idoneita' fisica all'impiego. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono altresi' essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: - godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza; - adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lettera a), b) e) e g) devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Non possono accedere all'impiego presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia e Orvieto: - coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare; - coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; - coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche a ordinamento autonomo, o presso enti pubblici, anche economici, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o per giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente; - coloro che siano stati collocati a riposo da una pubblica amministrazione con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge 14 agosto 1974, n. 355.