Art. 3.

 Domande di ammissione - Termine per la presentazione delle domande

    Le  domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate o
presentate   direttamente   all'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti,
viaG.B. Pontani n. 3/b, 06125 Perugia, entro il termine perentorio di
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica - 4ª serie speciale - "Concorsi
ed  esami".  A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia e Orvieto.
    Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande di ammissione
spedite   esclusivamente  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  entro  il  termine  di  cui al comma precedente. Ai fini
della  determinazione  della  data  di spedizione fa fede il timbro a
data  apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine di scadenza
per la presentazione ovvero per la spedizione delle domande, ove cada
in  giorno  festivo,  e'  prorogato  al  giorno seguente non festivo.
Saranno  comunque  considerate  fuori termine le domande che, spedite
per  raccomandata, non saranno pervenute al precitato indirizzo entro
il  cinquantesimo  giorno  successivo  a  quello di pubblicazione del
presente  bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale "Concorsi ed esami". Non sono consentiti tramiti, nemmeno di
pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande. L'Ordine
dei Dottori Commercialisti non assume alcuna responsabilita', in caso
di  spedizione  per  raccomandata, per la mancata o tardiva ricezione
delle   domande   di   ammissione  al  concorso,  o  per  la  mancata
restituzione  dell'avviso  di  ricevimento, nÕ per eventuali disguidi
postali  o  comunque  imputabili  a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
    La  domanda  deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo, o
copia   di   esso,   allegato  al  presente  bando  (Allegato  n. 1).
L'eventuale  redazione  della  domanda  in carta libera dovra' essere
effettuata  riportando - con scrittura dattilografica o a stampatello
- l'intero contenuto del predetto modulo. Nella domanda il candidato,
consapevole  delle  sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445 per le
ipotesi  di  falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, autocertifica,
ai  sensi  degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto del Presidente
della  Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli
previsti  dal  bando di concorso. La firma in calce alla domanda deve
essere   in  originale;  alla  domanda  deve  essere  allegata,  pena
l'esclusione  dal  concorso,  copia  fotostatica  di  un documento di
identita',  ai  sensi  dell'art. 38,  comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Nella  domanda  il candidato deve altresi' dichiarare il possesso
dei titoli che intende far valutare dalla commissione esaminatrice.
    L'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  si riserva la facolta' di
effettuare   accertamenti  ai  sensi  dell'art. 71  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445,  circa  il
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione al concorso e dei titoli
dichiarati   dai   candidati,  nonchÕ  dei  requisiti  richiesti  per
l'ammissione  all'impiego, anche prima del termine della procedura di
concorso;   a  tal  fine  si  potra'  procedere  ai  controlli  sulle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate nelle domande di ammissione al
concorso,  nonchÕ  sulla  documentazione  eventualmente  prodotta  in
originale, ovvero in copia conforme all'originale.
    L'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti procede all'esclusione dal
concorso, ovvero non da' seguito all'assunzione, ovvero provvede alla
risoluzione  del  rapporto  d'impiego  dei soggetti nei cui confronti
accerti la mancanza di uno o piª requisiti previsti dal bando.
    Dalla domanda deve risultare il recapito cui l'Ordine dei Dottori
Commercialisti   puo'   indirizzare   le  comunicazioni  relative  al
concorso.
    In  caso  di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera,  deve  essere  allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.