Art. 4. Esclusione dal concorso L'ammissione al concorso avviene con la piª ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. Sono esclusi dal concorso: - i candidati che hanno spedito o presentato la domanda di ammissione oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; - i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione priva della sottoscrizione autografa o che non hanno allegato copia fotostatica di un documento di identita'; - i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione non completamente compilata; - i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione senza aver riportato l'intero contenuto del modulo allegato al presente bando; - i candidati che hanno inoltrato la domanda di ammissione tramite telex o telegramma o telefax; - i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla quale non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti con provvedimento motivato. L'Ordine dei Dottori Commercialisti comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito indicato nella domanda.