Art. 5.

              Punteggi del concorso - Titoli valutabili

    La  commissione  dispone,  per  la valutazione, di 10 punti per i
titoli,  di 30 punti per la prova scritta e per la prova pratica e di
30 punti per la prova orale.
    I   titoli   valutabili  ed  il  punteggio  massimo  agli  stessi
attribuibile sono i seguenti:
      a) titolo  di  studio,  tenuto conto della votazione riportata:
fino ad un massimo di punti 3;
      b) titoli   di   servizio   (precedenti   attivita'  lavorative
attinenti all'attivita' prevista per il posto a concorso): fino ad un
massimo di punti 4;
      c) diplomi   di   qualificazione  professionale,  attestati  di
partecipazione  a  corsi  di  qualificazione  attinenti all'attivita'
prevista  per  il  posto  a  concorso e quant'altro ritenuto idoneo a
documentare   l'esperienza   e/o   la   capacita'  professionale  del
candidato: fino ad un massimo di punti 3.
    I  titoli,  salvo l'eventuale riconoscimento del titolo di studio
conseguito   all'estero,  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di
ammissione al concorso e dovranno essere documentati, entro lo stesso
termine,  con  le  modalita' di cui ai commi successivi, pena la loro
non valutazione.
    I  titoli  devono  essere  prodotti  in  carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445.  I candidati possono altresi'
dimostrare   il   possesso   dei   titoli   mediante   le   forme  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative consentite dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   o  dell'atto  di
notorieta).
    Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di
notorieta' i candidati potranno avvalersi dell'allegato modello B.
    Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
    I  certificati  attestanti  i  titoli rilasciati dalle competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    La  valutazione  dei titoli sara' effettuata successivamente alla
prova  scritta,  prima  che  si  proceda alla correzione dei relativi
elaborati,  nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto la
prova stessa.