Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione dispone, per la valutazione, di 10 punti per i titoli, di 30 punti per la prova scritta e per la prova pratica e di 30 punti per la prova orale. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: a) titolo di studio, tenuto conto della votazione riportata: fino ad un massimo di punti 3; b) titoli di servizio (precedenti attivita' lavorative attinenti all'attivita' prevista per il posto a concorso): fino ad un massimo di punti 4; c) diplomi di qualificazione professionale, attestati di partecipazione a corsi di qualificazione attinenti all'attivita' prevista per il posto a concorso e quant'altro ritenuto idoneo a documentare l'esperienza e/o la capacita' professionale del candidato: fino ad un massimo di punti 3. I titoli, salvo l'eventuale riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere documentati, entro lo stesso termine, con le modalita' di cui ai commi successivi, pena la loro non valutazione. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorieta). Per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorieta' i candidati potranno avvalersi dell'allegato modello B. Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alla prova scritta, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto la prova stessa.