Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    I  candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far
valere  i  titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, gia' indicati
nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in fotocopia
non  autenticata  e  corredati  dalla  dichiarazione  di  conformita'
all'originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva
che   contenga  i  riferimenti  necessari  all'INSEAN  per  eventuali
controlli.  A  tal  fine i candidati potranno avvalersi dell'allegato
modello B.
    Da tale dichiarazione dovra' risultare, inoltre, che il requisito
era  posseduto  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Le dichiarazioni di cui sopra dovranno pervenire all'lNSEAN entro
il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  a decorrere dal giorno
successivo a quello in cui e' stata sostenuta la prova orale.
    A parita' di merito hanno preferenza:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3)  i  mutilati  ed  invalidi per fatto di guerra o per atti di
terrorismo;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6)  gli  orfani  dei  caduti  per fatto di guerra o per atti di
terrorismo;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o
per atti di terrorismo;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno presso l'INSEAN;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane.