Art. 9. Costituzione del rapporto di lavoro Subordinatamente all'autorizzazione dell'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito i candidati risultati vincitori saranno invitati a presentare, entro il termine fissato per la costituzione del rapporto di lavoro, pena la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione: 1) qualora siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il suddetto termine, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei seguenti requisisti: godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 2) certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei mesi rispetto al termine sopra indicato, rilasciato da una A.S.L. ovvero da Ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale il concorso si riferisce; 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali che comportino la restrizione della liberta' personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento; 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico, VIII livello professionale, conformemente a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Il periodo di prova, il trattamento economico, l'orario di lavoro, le ferie e quant'altro riguarda il rapporto di lavoro sono regolati, dai citati contratti collettivi nazionali di lavoro oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia.