Art. 10.

               Esclusione dal concorso e dalla nomina

    1.  La  Direzione  generale  per  il Personale Militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso o
dichiarare  decaduto  dalla  promozione  qualsiasi  candidato  non in
possesso dei requisiti previsti all'art. 1 del presente decreto.