Art. 6. Commissione d'esame 1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato: presidente: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o Colonnello dell'Esercito; membri: tre Ufficiali Superiori dell'Esercito in servizio permanente; membro: il Primo Maresciallo dell'Esercito piu' anziano in ruolo, non facente parte, come titolare o sostituto, della commissione di avanzamento; segretario (senza diritto di voto): un Ufficiale inferiore dell'Esercito in servizio permanente. 2. La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di: a. stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata delle prove stesse; b. definire i questionari delle prove d'esame; c. curare lo svolgimento delle prove d'esame; d. valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al successivo art. 7; e. redigere apposito elenco dei candidati giudicati «Non Idonei» alle prove scritte con relativa votazione; f. formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui al successivo art. 8.