Art. 6.

                         Commissione d'esame

    1. La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
      presidente:  un  Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Esercito;
      membri:  tre  Ufficiali  Superiori  dell'Esercito  in  servizio
permanente;
      membro:  il  Primo  Maresciallo  dell'Esercito  piu' anziano in
ruolo,   non   facente   parte,  come  titolare  o  sostituto,  della
commissione di avanzamento;
      segretario  (senza  diritto  di  voto):  un Ufficiale inferiore
dell'Esercito in servizio permanente.
    2. La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
      a.  stabilire  preventivamente  i  criteri  e  le  modalita' di
valutazione  delle  prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
      b. definire i questionari delle prove d'esame;
      c. curare lo svolgimento delle prove d'esame;
      d.  valutare  i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
      e.  redigere  apposito  elenco  dei  candidati  giudicati  «Non
Idonei» alle prove scritte con relativa votazione;
      f.  formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.