Art. 10.

                     Mantenimento dei requisiti

    Fino   al   momento  dell'incorporamento,  i  candidati  dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
dell'eta'  e,  in  caso  contrario,  saranno dichiarati decaduti, con
provvedimento del Direttore del CNSR dei carabinieri.