Art. 12. Ammissione al corso e posizione 1) I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria finale, suddivisa per discipline sportive, secondo quanto previsto dal precedente art. 9 saranno ammessi, con apposita comunicazione, al corso allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa e nel limite dei posti messi a concorso. I predetti saranno ammessi alla frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, del 4 corso formativo per atleti del Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia. 2) Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.