Art. 12.

                   Ammissione al corso e posizione

    1)  I  concorrenti  utilmente  compresi nella graduatoria finale,
suddivisa  per  discipline  sportive,  secondo  quanto  previsto  dal
precedente  art. 9  saranno  ammessi,  con apposita comunicazione, al
corso  allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa e nel
limite  dei  posti  messi a concorso. I predetti saranno ammessi alla
frequenza,  in qualita' di allievo carabiniere, del 4 corso formativo
per  atleti  del  Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, mirato a
far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti
militari e di polizia.
    2)  Il  predetto  personale  sara'  assunto in forza dalla Scuola
allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.