Art. 13.

             Presentazione al corso allievi carabinieri

    1)  Il  corso  allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
allievi   carabinieri  secondo  i  programmi  stabiliti  dal  Comando
generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  le  norme  contenute  nel
regolamento interno per la Scuola allievi carabinieri.
    2)   L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni  di  incorporamento,  ivi compresa la visita medica da
parte  del  Dirigente  del  Servizio  sanitario  per accertare se, in
relazione  al  disposto  di  cui  al  quarto comma dell'art. 2, siano
ancora   in   possesso   dei  prescritti  requisiti  fisici.  Qualora
riscontrati  affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute, i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica al servizio
nell'Arma  dei  carabinieri.  I  provvedimenti  di  non  idoneita', o
temporanea  non  idoneita'  che  non  si risolvano entro dieci giorni
dalla  data  fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal   concorso.   Il   giudizio   di  non  idoneita'  e'  definitivo.
I concorrenti  giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei.
    3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita   medica   di  cui  al  precedente  comma  2),  il  temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato,  saranno  dichiarate  escluse  dal  concorso  con  le
modalita'   previste   dall'art.   8   e  sostituite  nell'ordine  di
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. Il giudizio
di non idoneita' e' definitivo.
    4) I concorrenti vincitori dovranno presentarsi muniti di:
      certificato plurimo delle vaccinazioni;
      certificato   rilasciato   da   struttura   sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
    I candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un test
di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata
con servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la
data di presentazione.
    I  candidati  ammessi  che  non  si presenteranno all'Istituto di
formazione   di   assegnazione   entro   il   termine  fissato  nella
convocazione    saranno   considerati   rinunciatari   e   sostituiti
nell'ordine  di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altri  candidati  idonei,  nell'ordine  della  graduatoria  di cui al
precedente  art. 9.  Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti  -  per  comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione
dei   Carabinieri   competente   per  territorio  -  a  differire  la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
    5)  La  rinuncia  all'incorporamento  o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
    6)   I   candidati   in  servizio  o  in  congedo,  compresi  gli
appartenenti  all'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, utilmente
collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno
ammessi, previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale.
Nei confronti dei volontari delle Forze armate in servizio, vincitori
dei  concorso,  trovano  applicazione le norme contenute nell'art. 21
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
    7)  Gli arruolati, durante il corso formativo, previo superamento
degli  esami,  conseguono  la  nomina  ad  allievo carabiniere e sono
immessi,   secondo  l'ordine  della  graduatoria  finale,  nel  ruolo
appuntati  e  carabinieri, con determinazione del Comandante generale
dell'Arma  dei  carabinieri  o  dell'Autorita' da questi delegata. Al
termine  del  corso  gli  allievi  giudicati  idonei saranno nominati
carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.