Art. 13. Presentazione al corso allievi carabinieri 1) Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola allievi carabinieri secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno per la Scuola allievi carabinieri. 2) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica da parte del Dirigente del Servizio sanitario per accertare se, in relazione al disposto di cui al quarto comma dell'art. 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea non idoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2), il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, saranno dichiarate escluse dal concorso con le modalita' previste dall'art. 8 e sostituite nell'ordine di graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. 4) I concorrenti vincitori dovranno presentarsi muniti di: certificato plurimo delle vaccinazioni; certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre un test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. I candidati ammessi che non si presenteranno all'Istituto di formazione di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 9. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione dei Carabinieri competente per territorio - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 5) La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile. 6) I candidati in servizio o in congedo, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri in ferma volontaria, utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi, previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale. Nei confronti dei volontari delle Forze armate in servizio, vincitori dei concorso, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82. 7) Gli arruolati, durante il corso formativo, previo superamento degli esami, conseguono la nomina ad allievo carabiniere e sono immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.