Art. 4. Commissione esaminatrice 1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta da: a. un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; b. un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c. un funzionario del CONI, membro. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri. 3. La commissione esaminatrice procedera' alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso ed alla valutazione dei titoli previsti nel precedente art. 2, commi 2) e 3). I titoli saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella in allegato C del bando con l'attribuzione, a ciascun candidato, del relativo punteggio. 4. I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno convocati presso il CNSR dei carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali della durata presunta di tre giorni feriali, esclusi sabato e festivi.