Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    1.   Alla   valutazione   dei  titoli  provvede  una  commissione
esaminatrice  nominata  con  determinazione  del  Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, composta
da:
      a.   un   ufficiale   generale   o   colonnello  dell'Arma  dei
carabinieri, presidente;
      b. un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
      c. un funzionario del CONI, membro.
    2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da un maresciallo
aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri.
    3.  La  commissione  esaminatrice  procedera'  alla  verifica del
possesso   dei  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  ed  alla
valutazione dei titoli previsti nel precedente art. 2, commi 2) e 3).
I titoli saranno valutati secondo i criteri indicati nella tabella in
allegato  C  del  bando  con l'attribuzione, a ciascun candidato, del
relativo punteggio.
    4.  I  candidati  in  possesso  dei  requisiti previsti dal bando
saranno   convocati   presso  il  CNSR  dei  carabinieri  per  essere
sottoposti  agli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  della
durata presunta di tre giorni feriali, esclusi sabato e festivi.