Art. 6.

                      Accertamenti psico-fisici

    1)  I  concorrenti  di cui al precedente art. 4, comma 4) saranno
sottoposti,   presso  il  CNSR  dei  carabinieri,  agli  accertamenti
psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un
collegio  medico  che  si  avvarra' della collaborazione di personale
militare  infermieristico  e  tecnico  e  sara'  coadiuvato da medici
specialisti   consulenti,   al   fine   di   accertare   il  possesso
dell'idoneita'  psico-fisica  a  prestare  servizio  in  qualita'  di
carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico
di  grado  non  inferiore  a Tenente Colonnello (Presidente) e da due
ufficiali  medici,  membri,  di  cui  il  meno  elevato in grado o, a
parita'  di  grado,  il  meno  anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.  A  ciascun  concorrente  verra'  attribuito  un  profilo
sanitario,  secondo i criteri stabiliti dalla direttiva tecnica della
Direzione generale della Sanita' Militare - 5 dicembre 2005 - emanata
per  l'accertamento  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono
causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e per delineare il
profilo  sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
e  dal decreto - 6 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita'
Militare  concernente l'adozione delle Direttive Tecniche riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di cui all'art.
2, comma 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri
per  delineare  il  profilo  sanitario  nel reclutamento dei militari
atleti e istruttori, nonche' dei seguenti requisiti specifici:
      statura non inferiore a:
      cm.165 per i concorrenti di sesso maschile;
      cm.161 per i concorrenti di sesso femminile;
      un  esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore a
complessivi  16/10  e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile  con  correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia,  anche  in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche
in  solo  occhio,  per  gli  altri vizi di refrazione; campo visivo e
motilita'    oculare    normale;    senso   cromatico   alle   tavole
pseudoisocromatiche).
    All'atto della presentazione, i candidati dovranno, esibire:
      referto  da  cui  risulti  l'esito  dell'esame radiografico del
torace  in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla
data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
      certificato  rilasciato  da  una struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  attestante  la  recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
      presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica
eseguita,  presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i
tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
      produrre,  in  copia o in originale, ai fini dell'effettuazione
delle indagini radiologiche:
        dichiarazione   di  consenso,  in  carta  semplice,  conforme
all'allegato   D   al   presente  decreto  (solo  per  i  concorrenti
maggiorenni);
        atto  di  assenso,  in  carta semplice, come da allegato D al
presente  decreto  sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
che  esercita  legittimamente  l'esclusiva potesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione
presso  il  CNSR  dei carabinieri). La mancata presentazione di detto
documento  determinera'  la  non ammissione del concorrente minorenne
agli accertamenti psico-fisici.
    2)  I  candidati  saranno  sottoposti  alle  seguenti  visite  ed
accertamenti:
      radiologico    (per   confermare   eventuali   infermita'   e/o
imperfezioni);
      cardiologico con E.C.G.;
      odontoiatrico;
      ortopedico;
      oculistico;
      otorinolaringoiatrico;
      psichiatrico;
      analisi del sangue;
      analisi completa delle urine.
    Le  concorrenti,  inoltre,  saranno  sottoposte  ad  accertamento
ginecologico.
    3) Saranno giudicati non idonei i candidati nei cui confronti:
      verra'  attribuito un coefficiente uguale o superiore a «2» per
l'apparato  psico  (PS)  e  superiore  a  «4»  per  tutti  gli  altri
coefficienti,  fermi  restando  i  requisiti ed i criteri di cui agli
articoli 2  e  3  del  decreto 6 dicembre 2005 del Direttore Generale
della Sanita' Militare;
      sara' accertato lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia da
confermarsi  presso  la struttura ospedaliera militare competente per
territorio.
    Sono, altresi', motivo di non idoneita':
      le  alterazioni  acquisite  della  cute  costituite da tatuaggi
sulle  parti  del  corpo  non coperte dall'uniforme, quando per sede,
dimensioni   o   natura  compromettano  il  decoro  della  persona  e
dell'uniforme stessa;
      le  imperfezioni  e  infermita'  non contemplate nei precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio in qualita' di carabiniere.
    4)  In  caso  di  positivita'  al test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e  dovra'  astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art.
3, comma 2 del gia' citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
e  dal  punto  9  delle  avvertenze riportate nella direttiva tecnica
datata   5 dicembre   2005   per   l'applicazione  dell'elenco  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo  impedimento  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.  Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della
graduatoria  di  merito  con  provvedimento  del  Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata, di cui
al  successivo  art. 9, comma 5), dovranno essere risultate idonee in
tutti  gli  accertamenti  pena  l'immediata  esclusione  comprese  le
concorrenti  nei  confronti  delle  quali  sia rilevato il richiamato
impedimento  temporaneo  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.
    5)   Lo  stesso  collegio  medico,  seduta  stante,  laddove  non
riscontri   impedimento   all'accertamento  psico-fisico  di  cui  al
precedente  comma  4),  comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
seguenti giudizi che sono definitivi:
      «idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio»;
      «non idoneo/a», indicando la relativa diagnosi.
    6)   I   concorrenti   «non   idonei»  in  sede  di  accertamenti
psico-fisici non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.