Art. 6. Accertamenti psico-fisici 1) I concorrenti di cui al precedente art. 4, comma 4) saranno sottoposti, presso il CNSR dei carabinieri, agli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un collegio medico che si avvarra' della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti consulenti, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello (Presidente) e da due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. A ciascun concorrente verra' attribuito un profilo sanitario, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva tecnica della Direzione generale della Sanita' Militare - 5 dicembre 2005 - emanata per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e dal decreto - 6 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare concernente l'adozione delle Direttive Tecniche riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita', di cui all'art. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori, nonche' dei seguenti requisiti specifici: statura non inferiore a: cm.165 per i concorrenti di sesso maschile; cm.161 per i concorrenti di sesso femminile; un esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normale; senso cromatico alle tavole pseudoisocromatiche). All'atto della presentazione, i candidati dovranno, esibire: referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici; certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; produrre, in copia o in originale, ai fini dell'effettuazione delle indagini radiologiche: dichiarazione di consenso, in carta semplice, conforme all'allegato D al presente decreto (solo per i concorrenti maggiorenni); atto di assenso, in carta semplice, come da allegato D al presente decreto sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il CNSR dei carabinieri). La mancata presentazione di detto documento determinera' la non ammissione del concorrente minorenne agli accertamenti psico-fisici. 2) I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed accertamenti: radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o imperfezioni); cardiologico con E.C.G.; odontoiatrico; ortopedico; oculistico; otorinolaringoiatrico; psichiatrico; analisi del sangue; analisi completa delle urine. Le concorrenti, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. 3) Saranno giudicati non idonei i candidati nei cui confronti: verra' attribuito un coefficiente uguale o superiore a «2» per l'apparato psico (PS) e superiore a «4» per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 6 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare; sara' accertato lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio. Sono, altresi', motivo di non idoneita': le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, quando per sede, dimensioni o natura compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa; le imperfezioni e infermita' non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio in qualita' di carabiniere. 4) In caso di positivita' al test di gravidanza, il collegio medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del gia' citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata, di cui al successivo art. 9, comma 5), dovranno essere risultate idonee in tutti gli accertamenti pena l'immediata esclusione comprese le concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al precedente comma 4), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei seguenti giudizi che sono definitivi: «idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio»; «non idoneo/a», indicando la relativa diagnosi. 6) I concorrenti «non idonei» in sede di accertamenti psico-fisici non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.