Art. 7.

                      Accertamento attitudinale

    1)  I  concorrenti  giudicati  idonei agli accertamenti di cui al
precedente   art. 6   saranno  sottoposti,  da  parte  del  CNSR  dei
carabinieri,  a  verifica  della  idoneita'  attitudinale al servizio
quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura
e' disciplinata da apposite norme tecniche.
    L'esito   dell'accertamento  attitudinale  verra'  comunicato  ai
candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
      «idoneo/a»;
      «non idoneo/a».
    Tale giudizio e' definitivo.