Art. 8.

     Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato

    1)  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» agli accertamenti.
    2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno  o  piu'  dei requisiti prescritti, sono esclusi, in
qualsiasi  momento, con provvedimento motivato del Direttore del CNSR
dei  carabinieri  dal  concorso  ovvero, se vincitori, dalla relativa
graduatoria, decadendo dalla nomina.
    3)  L'eventuale  rinuncia  al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.
    4)  I  candidati  che  non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno
considerati  rinunciatari  al  concorso  e  non  saranno ammessi alle
ulteriori  fasi  concorsuali. In presenza di comprovato e documentato
impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con
comunicazione  completa  di  copia  fotostatica  di  un  documento di
identita'  dell'interessato)  o  telegramma  al CNSR dei carabinieri,
potra'  essere  fissata,  tuttavia, compatibilmente con il calendario
degli  accertamenti  sopra indicati, una nuova data di presentazione,
non suscettibile di ulteriore proroga.
    5)  L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita' circa
possibili   disguidi   derivanti   da   errate,   mancate  o  tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
di convocazione dovute a cause non imputabili a propria inadempienza.