Art. 8. Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato 1) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» agli accertamenti. 2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sono esclusi, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del CNSR dei carabinieri dal concorso ovvero, se vincitori, dalla relativa graduatoria, decadendo dalla nomina. 3) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque momento dall'interessato, e' irrevocabile. 4) I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno considerati rinunciatari al concorso e non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali. In presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o telegramma al CNSR dei carabinieri, potra' essere fissata, tuttavia, compatibilmente con il calendario degli accertamenti sopra indicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga. 5) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore, ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovute a cause non imputabili a propria inadempienza.