Art. 9.

Formazione  della  graduatoria Maggiorazioni di punteggio e titoli di
                             preferenza

    1)  La  commissione  esaminatrice  redige  la graduatoria finale,
suddivisa  per  discipline sportive, dei concorrenti giudicati idonei
agli accertamenti prescritti dal presente bando provvedendo a sommare
il punteggio dei titoli attribuito dalla commissione esaminatrice nel
precedente  art. 4,  comma  3),  maggiorato  dei sottonotati punteggi
incrementali:
      a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1;
      b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0,75;
      c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0,50;
      d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0,25.
    Il punteggio relativo ai titoli di studio, di cui alle precedenti
lettere  a),  b),  c) e d), sara' attribuito considerando solo quello
piu' elevato posseduto.
    Il   concorrente   che  abbia  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero  dovra'  documentare  l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso.
    2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
      agli orfani di guerra ed equiparati;
      ai figli di decorati al valor militare;
      ai  figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al  valor  di  Marina,  al  valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei
carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere
e  di  militari  dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio.
    3)  In  caso  di  ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
    4)  I  titoli  indicati  nei  precedenti  commi  1)  e 2) saranno
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
      a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
      b) dichiarati  dall'aspirante  nell'allegato A o comunicati con
apposita  istanza  al  CNSR  dei  carabinieri in carta semplice o con
dichiarazione   sostitutiva  completa  di  copia  fotostatica  di  un
documento   di   identita'   dell'interessato,  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
    5)  Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o  di  autorita'  da  lui  delegata,  riconosciuta la regolarita' del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria  finale.  La propria
posizione   in  graduatoria  sara'  consultabile  sul  sito  internet
www.carabinieri.it   e   potranno   essere   richieste   informazioni
sull'esito  della  stessa  anche  al  Comando  generale dell'Arma dei
carabinieri  Ufficio  relazioni  con il pubblico Piazza Bligny n. 2 -
00197      Roma,      tel. 06/80982935      o      sulla     mail-box
carabinieri@carabinieri.it
    6)  L'Amministrazione  controllera' - a campione - la veridicita'
dei dati dichiarati.
    7) I candidati idonei che nella graduatoria finale, suddivisa per
discipline  sportive,  risulteranno  compresi  nel numero dei posti a
concorso  di  cui al precedente art. 1 saranno dichiarati «vincitori»
mentre i restanti «idonei non vincitori».
    8)  I  candidati  vincitori che non saranno incorporati nell'Arma
dei  carabinieri  per  rinuncia  al  concorso  o  ai  sensi di quanto
previsto   dal  successivo  art. 13,  comma  2),  saranno  sostituiti
nell'ordine  di  graduatoria  con altri idonei relativi alla medesima
disciplina  sportiva,  secondo  le  modalita'  indicate  nello stesso
art. 13.