Art. 9. Formazione della graduatoria Maggiorazioni di punteggio e titoli di preferenza 1) La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale, suddivisa per discipline sportive, dei concorrenti giudicati idonei agli accertamenti prescritti dal presente bando provvedendo a sommare il punteggio dei titoli attribuito dalla commissione esaminatrice nel precedente art. 4, comma 3), maggiorato dei sottonotati punteggi incrementali: a. laurea di 2° livello (o titolo equipollente): punti 1; b. laurea di 1° livello (o titolo equipollente): punti 0,75; c. diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0,50; d. diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0,25. Il punteggio relativo ai titoli di studio, di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), sara' attribuito considerando solo quello piu' elevato posseduto. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso. 2) A parita' di punteggio e' data la precedenza: agli orfani di guerra ed equiparati; ai figli di decorati al valor militare; ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico, al valor dell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio. 3) In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) dichiarati dall'aspirante nell'allegato A o comunicati con apposita istanza al CNSR dei carabinieri in carta semplice o con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5) Con decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale. La propria posizione in graduatoria sara' consultabile sul sito internet www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni sull'esito della stessa anche al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Ufficio relazioni con il pubblico Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 06/80982935 o sulla mail-box carabinieri@carabinieri.it 6) L'Amministrazione controllera' - a campione - la veridicita' dei dati dichiarati. 7) I candidati idonei che nella graduatoria finale, suddivisa per discipline sportive, risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso di cui al precedente art. 1 saranno dichiarati «vincitori» mentre i restanti «idonei non vincitori». 8) I candidati vincitori che non saranno incorporati nell'Arma dei carabinieri per rinuncia al concorso o ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 13, comma 2), saranno sostituiti nell'ordine di graduatoria con altri idonei relativi alla medesima disciplina sportiva, secondo le modalita' indicate nello stesso art. 13.