Art. 12.

                           Borse di studio

    Nel  limite  del  numero  di posti coperti da borsa di studio, e'
conferita,  ai sensi della normativa vigente e secondo l'ordine della
graduatoria,  una  borsa  di  studio  per  la  frequenza  al corso di
dottorato  di ricerca. A parita' di merito, ai fini dell'attribuzione
della  borsa  di  studio,  prevale  la  valutazione  sulla situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e' pari, per l'anno
accademico   2007/2008,   a  Euro 10.561,54  soggetto  al  contributo
previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione  separata.  Detto importo potra'
variare,  per  gli anni di corso successivi, in funzione di eventuali
sopraggiunti mutamenti del regime fiscale e previdenziale.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata  del  corso,  ferma  restando  la  permanenza  dei
requisiti  per  il  godimento  della  stessa. La corresponsione della
borsa  di  studio avviene con cadenza mensile ed e' posticipata di un
mese  rispetto  allo svolgimento dell'attivita' di ricerca. L'importo
della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di ricerca
all'estero in misura pari al 50% della borsa stessa.
    E'   prevista   la   sospensione   dalla  frequenza  al  corso  e
dall'erogazione  della  borsa  di  studio, nei casi di maternita', di
servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia
superiore a trenta giorni. In questi casi la borsa di studio relativa
al  periodo corrispondente alla sospensione potra' essere corrisposta
a  condizione  che  il  beneficiario  recuperi,  secondo i tempi e le
modalita'  stabilite dal collegio dei docenti, l'attivita' non svolta
nel periodo predetto.
    Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  con  quelle  esplicitamente
concesse   da   istituzioni   nazionali  o  internazionali  utili  ad
integrare,  con  soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca  dei  borsisti.  A chi abbia usufruito di una borsa di studio
per  un  corso  di  dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.