Art. 12. Borse di studio Nel limite del numero di posti coperti da borsa di studio, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca. A parita' di merito, ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, prevale la valutazione sulla situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa di studio e' pari, per l'anno accademico 2007/2008, a Euro 10.561,54 soggetto al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Detto importo potra' variare, per gli anni di corso successivi, in funzione di eventuali sopraggiunti mutamenti del regime fiscale e previdenziale. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso, ferma restando la permanenza dei requisiti per il godimento della stessa. La corresponsione della borsa di studio avviene con cadenza mensile ed e' posticipata di un mese rispetto allo svolgimento dell'attivita' di ricerca. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di ricerca all'estero in misura pari al 50% della borsa stessa. E' prevista la sospensione dalla frequenza al corso e dall'erogazione della borsa di studio, nei casi di maternita', di servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia superiore a trenta giorni. In questi casi la borsa di studio relativa al periodo corrispondente alla sospensione potra' essere corrisposta a condizione che il beneficiario recuperi, secondo i tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti, l'attivita' non svolta nel periodo predetto. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle esplicitamente concesse da istituzioni nazionali o internazionali utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche solo per un anno, non puo' essere concesso di fruirne una seconda volta.