Art. 3. Studenti ammessi in soprannumero Sono ammessi in soprannumero a ciascun corso di dottorato di ricerca, previo superamento del concorso di ammissione, i titolari di assegno di ricerca dell'Ateneo nei settori disciplinari affini alle attivita' di ricerca connesse al dottorato. La titolarita' dell'assegno di ricerca potra' essere dichiarata dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso o fino al momento dell'iscrizione, nell'ipotesi di superamento del concorso. Gli assegnisti di ricerca sono ammessi ai corsi senza assegnazione di borsa di studio.