Art. 3.

                  Studenti ammessi in soprannumero

    Sono  ammessi  in  soprannumero  a  ciascun corso di dottorato di
ricerca, previo superamento del concorso di ammissione, i titolari di
assegno  di  ricerca dell'Ateneo nei settori disciplinari affini alle
attivita'   di   ricerca   connesse   al  dottorato.  La  titolarita'
dell'assegno  di  ricerca  potra'  essere dichiarata dall'interessato
all'atto  della presentazione della domanda di ammissione al concorso
o  fino  al  momento dell'iscrizione, nell'ipotesi di superamento del
concorso.  Gli  assegnisti  di  ricerca  sono  ammessi ai corsi senza
assegnazione di borsa di studio.