Art. 5.

      Studenti stranieri non legalmente soggiornanti in Italia

    I  cittadini non comunitari non legalmente soggiornanti in Italia
dovranno  trasmettere  la domanda di ammissione al concorso corredata
dai  documenti  di cui all'art. 4 per il tramite delle rappresentanze
diplomatiche italiane presso il loro Paese di residenza.
    La  relativa  documentazione,  perfezionata  dalla rappresentanza
diplomatica,  dovra'  pervenire  entro  lo  stesso termine perentorio
coincidente  con  l'ultimo  giorno  utile  per la presentazione della
domanda di ammissione.
    I  cittadini  stranieri in caso di impossibilita' a far pervenire
la   documentazione   originale,  perfezionata  dalle  rappresentanze
diplomatiche,  entro  la  data  di scadenza, potranno entro lo stesso
termine   consegnare  copia  della  documentazione  non  perfezionata
unitamente   alla   dichiarazione  della  rappresentanza  diplomatica
dell'avvenuta  richiesta da parte dell'interessato di perfezionamento
dei  documenti.  I  predetti  candidati,  il  cui titolo sia ritenuto
equipollente  dal  collegio  dei  docenti, saranno ammessi alla prova
scritta   «con   riserva».   Lo   scioglimento  della  riserva  sara'
subordinato  alla consegna della documentazione originale agli uffici
entro  il termine perentorio stabilito dal successivo art. 11, per il
perfezionamento dell'iscrizione, a pena di esclusione.