Art. 7.

               Documentazione da allegare alla domanda

    Contestualmente alla domanda il candidato deve produrre:
      a) la  documentazione  relativa  alla  laurea con l'indicazione
della  data e del voto nonche' degli esami sostenuti e delle relative
votazioni;
      b) una copia della tesi, resa conforme all'originale secondo le
modalita'  indicate  al  successivo  comma  3, su supporto ottico non
riscrivibile  in  formato  PDF,  in  un  unico  file, ovvero in forma
cartacea;
      c) una  sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non piu'
di  mille  parole,  che  enuclei i contributi originali del candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
      d) la   documentazione  attestante  l'ottima  conoscenza  della
lingua  straniera  utilizzata nei corsi universitari prescelti per la
fruizione  della borsa. La conoscenza potra' anche essere documentata
mediante  dichiarazione di aver conseguito idonea attestazione ovvero
di  aver  soggiornato  all'estero  per  almeno  un anno per motivi di
studio e/o professionali (in tal caso andranno specificati: la durata
del  soggiorno,  gli  studi  svolti  e/o  le esperienze professionali
effettuate);
      e) il programma degli studi e delle ricerche che si prefigge di
compiere  con  la  frequenza  del corso di perfezionamento nonche' le
universita'   prescelte.  La  descrizione  dettagliata  -  massimo  5
cartelle  -  dovra'  illustrare  compiutamente  le  finalita'  che il
candidato si ripromette di conseguire;
      f) il  «curriculum  vitae»  dal quale emerga esaurientemente il
quadro degli studi e delle attivita' professionali svolte.
    Eventuali  altri  lavori  e  attestati  (scritti e pubblicazioni,
titoli  professionali  e culturali, attestati accademici nonche' ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di  ricerca  attinenti al campo tematico di cui all'art. l del bando)
vanno  allegati  alla  domanda.  In  caso contrario non costituiscono
oggetto di valutazione.
    La  documentazione  di  cui  alle  lettere  a)  e d) del presente
articolo  nonche'  quella  relativa  al possesso di attestati possono
essere  prodotte  avvalendosi  di  dichiarazioni sostitutive rese nei
modi e nei termini previsti dalla legge - secondo lo schema contenuto
nell'accluso   modulo  di  domanda  -  ovvero  allegando  i  relativi
certificati  in  originale  o  in  copia  autenticata. La conformita'
all'originale del file su supporto ottico ovvero della copia cartacea
della  tesi  di  laurea di cui alla lettera b), degli eventuali altri
lavori  presentati  e  dei  certificati  puo'  essere  attestata  dal
candidato  avvalendosi  della dichiarazione sostitutiva contenuta nel
citato  modulo  di  domanda,  nel  rispetto degli adempimenti formali
indicati nel comma successivo.
    Se  il  candidato  si  avvale  delle dichiarazioni sostitutive ex
art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di cui al
citato modulo di domanda deve allegare alla stessa la fotocopia di un
documento  d'identita'.  La  fotocopia del documento d'identita' deve
evidenziare  in  particolare  che  lo stesso e' in corso di validita'
ovvero recare la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.