Art. 10.

           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Al  termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare  un  esame  finale  tendente  a dimostrare di avere ottenuto
risultati   di   rilevante   valore   scientifico,   presentando  una
dissertazione  scritta.  Tali risultati vengono accertati da apposita
commissione.
    Le  commissioni  giudicatrici  dell'esame  finale  sono formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento
in materia di dottorati di ricerca dell'Ateneo.