Art. 4. Prove di esame L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica nei settori scientifico disciplinari attinenti al dottorato per il quale concorre. Nel colloquio orale e' compresa la verifica della lingua o delle lingue straniere indicate dal candidato - fra quelle previste dal bando - nella domanda di partecipazione al concorso e la presentazione di una ipotesi di progetto di ricerca che il candidato svolgerebbe in caso di ammissione al dottorato. Le prove sono volte, altresi', a garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati. La prova scritta dovra' essere svolta da tutti i candidati in lingua italiana. I candidati ai concorsi di ammissione per i dottorati di ricerca sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo stabilito senza attendere ulteriore convocazione. Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento tra i seguenti: carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro od altra segnatura equivalente rilasciata da una amministrazione dello Stato. L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa.