Art. 4.

                           Prove di esame

    L'esame di ammissione prevede due prove, una scritta e una orale,
intese  ad  accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla
ricerca scientifica nei settori scientifico disciplinari attinenti al
dottorato  per  il quale concorre. Nel colloquio orale e' compresa la
verifica della lingua o delle lingue straniere indicate dal candidato
-  fra quelle previste dal bando - nella domanda di partecipazione al
concorso e la presentazione di una ipotesi di progetto di ricerca che
il candidato svolgerebbe in caso di ammissione al dottorato. Le prove
sono  volte,  altresi', a garantire un'idonea valutazione comparativa
dei  candidati.  La  prova  scritta  dovra'  essere svolta da tutti i
candidati  in  lingua italiana. I candidati ai concorsi di ammissione
per  i dottorati di ricerca sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora
e luogo stabilito senza attendere ulteriore convocazione.
    Per  sostenere  le  prove, i candidati dovranno esibire un valido
documento  di  riconoscimento  tra  i  seguenti:  carta di identita',
passaporto,  patente di guida, patente nautica, libretto di pensione,
patentino  di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto
d'armi, tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro od
altra  segnatura  equivalente rilasciata da una amministrazione dello
Stato.  L'assenza  del  candidato  nel  giorno,  luogo  ed  orario di
svolgimento  di  una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.