Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  sono  ammessi  ai corsi, secondo l'ordine stabilito
nella  graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato di ricerca.
    In  caso  di  utile  collocamento  in  piu' graduatorie finali di
merito,  il  candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di
dottorato di ricerca.
    Il  candidato, risultato in base alla graduatoria tra gli ammessi
al  corso,  decade  dall'ammissione  qualora  non  esprima la propria
accettazione  entro  15  (quindici)  giorni  a  decorrere  dal giorno
successivo  alla  pubblicazione  dell'esito del concorso; in tal caso
subentra  il  candidato che segue secondo l'ordine della graduatoria.
Ai  sensi  dell'art. 51,  comma  6  della  legge n. 449/1997, i corsi
possono  essere  frequentati,  anche in deroga al numero determinato,
dai  titolari  di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
ammissione.
    Chi  e'  gia'  in  possesso del titolo di dottore di ricerca puo'
essere  ammesso  a  frequentare,  previo  superamento  delle prove di
selezione,  un  secondo  corso di dottorato di ricerca non coperto da
borsa.