Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa   del   merito   in  base  alle  prove  effettuate  dalle
commissioni esaminatrici e secondo l'ordine delle graduatorie.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinata ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
(diecimilacinquecentosessantuno/54),   assoggettato   al   contributo
previdenziale  I.N.P.S.  a gestione separata di cui all'art. 2, commi
26  e  seguenti,  della  legge  8 agosto  1995,  n. 335  e successive
modificazioni  ed integrazioni. La durata dell'erogazione delle borsa
di  studio  e'  pari all'intera durata del corso ed e' confermata dal
superamento  delle  prove  annuali  di  verifica  del  lavoro svolto,
effettuata dal collegio dei docenti.
    La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale a
partire dall'inizio dell'attivita' del corso.
    La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere,  tranne  quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione e di ricerca dei borsisti.
    La  borsa  di  studio  e'  altresi'  incompatibile con un reddito
personale  complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale reddito
si  evince  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  presentata nell'anno
precedente  di  assegnazione  della  borsa, nel quadro riepilogativo,
rigo «Imponibile IRPEF"».
    L'erogazione   della  borsa  esclude  nel  modo  piu'  categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
    Le  tasse  e  i  contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono fissati in Euro 1.800,00 annui, a cui vanno aggiunte Euro 116,11
(Lazio) e 75,00 (Sicilia) per il versamento della tassa regionale per
il  diritto allo studio universitario (ai sensi della legge regionale
20 maggio  1996,  n. 16  e successive modifiche), per ciascun anno di
corso.  La  tassa  regionale  e la prima rata da Euro 900,00 dovranno
essere  versate contestualmente all'iscrizione, la seconda rata entro
il 31 maggio di ogni anno di corso.
    Gli  assegnatari di borsa di studio sono esenti dal pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.