Art. 9.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I   dottorandi   hanno  l'obbligo  di  frequentare  le  attivita'
programmate  dal  collegio  dei  docenti,  di svolgere con assiduita'
l'attivita' di ricerca e di presentare al collegio stesso, al termine
di  ogni  anno,  una  relazione sulle attivita' e le ricerche svolte,
nonche',  alla  fine  del  corso,  una tesi di ricerca con contributi
originali.  Dopo  il  primo  anno di corso, ai dottorandi puo' essere
affidata  una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa,
previo  parere  favorevole  del  collegio docenti; tale attivita' non
deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di  formazione alla
ricerca,  e'  facoltativa,  senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e
non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli delle
Universita'.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione di questi dal proseguimento del
corso di dottorato.
    Il  servizio  militare,  la  maternita'  e le assenze per grave e
documentata  malattia  possono  comportare  la sospensione dal corso,
previa   autorizzazione   del   collegio  dei  docenti.  In  caso  di
sospensione  di  durata  superiore  a  trenta  giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
    E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad  un altro Corso di
dottorato,   ad  un  Corso  di  perfezionamento,  ad  una  Scuola  di
specializzazione o ad un Corso di laurea. E' vietata la contemporanea
fruizione  di  altre  borse  di  studio,  tranne  quelle  concesse da
istituzioni  italiane  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
    Ai  sensi  dell'art. 2  della  legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato  dall'art. 52,  comma  57,  della  legge  28 dicembre 2001
n. 448,  il  pubblico  dipendente  ammesso  a  corsi  di dottorato di
ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa  di  studio  ove  ricorrono  le condizioni richieste. Il
periodo  di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
di  carriera,  del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione  degli  importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
L'assenza  non  giustificata  da  comprovati impedimenti per oltre un
terzo  delle presenze previste comporta l'esclusione dal dottorato e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito.