Art. 9. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita' programmate dal collegio dei docenti, di svolgere con assiduita' l'attivita' di ricerca e di presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche', alla fine del corso, una tesi di ricerca con contributi originali. Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al rettore la sospensione o l'esclusione di questi dal proseguimento del corso di dottorato. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa l'erogazione della borsa di studio. E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro Corso di dottorato, ad un Corso di perfezionamento, ad una Scuola di specializzazione o ad un Corso di laurea. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrono le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un terzo delle presenze previste comporta l'esclusione dal dottorato e, per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto percepito.