Art. 8.

                           Borse di studio

    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,55.
    Il  beneficiario  di  borsa  di  studio  vanta  per  i periodi di
permanenza all'estero di una maggiorazione della borsa di studio pari
al  50%  della  borsa  stessa,  previo benestare dell'Amministrazione
LIUC.
    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice,
su domanda dell'avente titolo.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    Le  sospensioni  della frequenza del corso di durata superiore ai
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
    Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio per l'intera
durata  del  corso  di  studi, subentra il candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
    Nel  caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di
ricerca,  i  medesimi  non  hanno  diritto  di  fruire della borsa di
studio,  neppure  nel  caso  in  cui  il  dottorato prosegua oltre il
periodo di godimento della borsa.