Art. 8. Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ammonta a Euro 10.561,55. Il beneficiario di borsa di studio vanta per i periodi di permanenza all'estero di una maggiorazione della borsa di studio pari al 50% della borsa stessa, previo benestare dell'Amministrazione LIUC. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su domanda dell'avente titolo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore ai trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio per l'intera durata del corso di studi, subentra il candidato secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso risultino vincitori del concorso titolari di assegni di ricerca, i medesimi non hanno diritto di fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento della borsa.