Art. 9.

                         Dipendenti pubblici

    Il  dipendente  pubblico  ammesso al dottorato di ricerca che non
goda  di  alcuna borsa di studio e' posto in aspettativa, conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro.