Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) aver svolto, con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, per un periodo di almeno sei mesi anche non continuativi, attivita' connesse all'attuazione delle norme in materia di immigrazione presso le Amministrazioni dello Stato; b) cittadinanza italiana; c) diploma di scuola secondaria di primo grado; d) eta' non inferiore agli anni 18; e) godimento dei diritti politici; f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; h) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i concorrenti in qualsiasi momento. 2. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale. 3. I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura stessa. 4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.