Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  alla procedura concorsuale e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) aver   svolto,   con  contratto  di  prestazione  di  lavoro
temporaneo, per un periodo di almeno sei mesi anche non continuativi,
attivita'   connesse   all'attuazione   delle  norme  in  materia  di
immigrazione presso le Amministrazioni dello Stato;
      b) cittadinanza italiana;
      c) diploma di scuola secondaria di primo grado;
      d) eta' non inferiore agli anni 18;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
      h) idoneita'  fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica i concorrenti in qualsiasi momento.
    2. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi
dall'elettorato  politico  attivo; coloro che sono stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente   insufficiente   rendimento   ovvero   che  siano  stati
licenziati  da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa
contrattuale.
    3.   I   requisiti  richiesti  per  l'ammissione  alla  procedura
concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione alla
procedura stessa.
    4.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con
provvedimento  motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei
requisiti  prescritti  nonche'  per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente provvedimento.