Art. 5. Prova d'esame 1. La prova d'esame consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla concernenti argomenti di cultura generale. 2. A ciascun candidato sono assegnati 60 quesiti, scelti dalla commissione esaminatrice, a ciascuno dei quali corrispondono quattro risposte, di cui solo una e' esatta. I quesiti dovranno essere risolti nel tempo massimo di cinquanta minuti. 3. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella «C» allegata al presente provvedimento, in rapporto al grado di difficolta' della domanda che potra' essere facile, di media difficolta' o difficile. Le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. La correzione delle risposte sara' effettuata attraverso sistemi di lettura ottica. 4. La prova d'esame si intende superata qualora il candidato abbia conseguito almeno ventisei punti nella prova stessa. 5. Nel corso della prova i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti, libri, periodici, riviste, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi tipo e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.