Art. 5.

                            Prova d'esame

    1.  La  prova  d'esame  consiste  nella  risoluzione di quesiti a
risposta multipla concernenti argomenti di cultura generale.
    2.  A  ciascun  candidato sono assegnati 60 quesiti, scelti dalla
commissione  esaminatrice, a ciascuno dei quali corrispondono quattro
risposte,  di  cui  solo  una  e'  esatta.  I quesiti dovranno essere
risolti nel tempo massimo di cinquanta minuti.
    3.   L'attribuzione   del  punteggio  alle  singole  risposte  e'
differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella «C»
allegata   al   presente  provvedimento,  in  rapporto  al  grado  di
difficolta'   della  domanda  che  potra'  essere  facile,  di  media
difficolta'  o  difficile. Le domande facili rappresentano il 30% del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
La  correzione  delle risposte sara' effettuata attraverso sistemi di
lettura ottica.
    4.  La  prova  d'esame  si  intende superata qualora il candidato
abbia conseguito almeno ventisei punti nella prova stessa.
    5.  Nel  corso  della  prova i candidati non possono avvalersi di
codici,   raccolte   normative,  testi,  appunti,  libri,  periodici,
riviste,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni di qualsiasi tipo e di
strumenti   idonei   alla   memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati.