Art. 6


                             T i t o l i

    1. Ai titoli sono riservati 26 punti.
    2. I titoli valutabili, con il punteggio indicato accanto, sono i
seguenti:
      a) aver svolto attivita' finalizzata all'attuazione delle norme
in  materia  di  immigrazione, con contratto di prestazione di lavoro
temporaneo,  presso  le  Amministrazioni  dello Stato: punti 0,73 per
ogni  mese  successivo ai primi sei mesi, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera «a».
      b) attestati   rilasciati   dalle   Amministrazioni   pubbliche
concernenti  lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione in materia di
immigrazione  con  esami  finali: punti 0,15 per ogni corso fino a un
massimo di 0,45.
    3.  Sono  esclusi  dal calcolo del punteggio relativo ai titoli i
primi   sei  mesi  di  attivita',  che  costituiscono  requisito  per
l'ammissione  al  concorso.  Qualora  dal  calcolo  derivi  una cifra
decimale,  si  procede all'arrotondamento, per eccesso o per difetto,
all'unita'.  L'attivita'  per  un periodo superiore a quindici giorni
viene considerata equivalente a quella svolta per un mese.
    4.   L'Amministrazione   si  riserva  di  verificare  i  periodi,
dichiarati  dai  concorrenti,  riferiti  alle  prestazioni svolte con
contratto di prestazione di lavoro temporaneo.