Art. 6 T i t o l i 1. Ai titoli sono riservati 26 punti. 2. I titoli valutabili, con il punteggio indicato accanto, sono i seguenti: a) aver svolto attivita' finalizzata all'attuazione delle norme in materia di immigrazione, con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, presso le Amministrazioni dello Stato: punti 0,73 per ogni mese successivo ai primi sei mesi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera «a». b) attestati rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche concernenti lo svolgimento di corsi di formazione in materia di immigrazione con esami finali: punti 0,15 per ogni corso fino a un massimo di 0,45. 3. Sono esclusi dal calcolo del punteggio relativo ai titoli i primi sei mesi di attivita', che costituiscono requisito per l'ammissione al concorso. Qualora dal calcolo derivi una cifra decimale, si procede all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unita'. L'attivita' per un periodo superiore a quindici giorni viene considerata equivalente a quella svolta per un mese. 4. L'Amministrazione si riserva di verificare i periodi, dichiarati dai concorrenti, riferiti alle prestazioni svolte con contratto di prestazione di lavoro temporaneo.