Art. 9 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. La graduatoria sara' formata dal punteggio conseguito nella prova d'esame sommato a quello determinato dai titoli, di cui all'art. 6, indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione. 2. Sono dichiarati vincitori della procedura concorsuale i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle precedenze e delle preferenze, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, riportate nell'allegato «B» del presente bando. 3. La graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'Interno http://dait.interno.it 4. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».