Art. 9


     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

    1.  La  graduatoria  sara' formata dal punteggio conseguito nella
prova  d'esame  sommato  a  quello  determinato  dai  titoli,  di cui
all'art. 6, indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione.
    2.  Sono  dichiarati  vincitori  della  procedura  concorsuale  i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito, tenuto
conto  delle  precedenze  e  delle  preferenze, di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e
successive  modificazioni,  riportate  nell'allegato «B» del presente
bando.
    3.  La  graduatoria e' approvata con provvedimento ministeriale e
pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  del  Personale  del Ministero
dell'Interno  nonche'  nel  sito  internet del Ministero dell'Interno
http://dait.interno.it
    4. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».