Art. 10. Accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria Secondo l'ordine della graduatoria finale, i candidati, in numero pari ad almeno il doppio dei posti disponibili e, comunque, fino alla copertura dei suddetti posti, sono convocati per l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria da parte della Commissione esaminatrice che ne stabilisce, preventivamente, la tipologia e le modalita'. A tal fine, la Commissione e' integrata da almeno un componente aggiunto. Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente automobilistica; c) passaporto; d) porto d'armi; e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento dei suddetti accertamenti sono pubbliche. I candidati dovranno presentarsi all'accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria muniti di certificato attestante lo stato di buona salute, rilasciato da medici di medicina generale, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica delle attivita' sportive non agonistiche, ovvero da certificazioni di idoneita' rilasciata da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura selettiva. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dell'idoneita' ovvero della inidoneita' risultante dall'accertamento. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' reso pubblico mediante affissione. I giudizi di non idoneita' espressi dalla Commissione esaminatrice comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, che sara' disposta con decreto motivato.