Art. 10.

        Accertamento del mantenimento dell'idoneita' motoria

    Secondo l'ordine della graduatoria finale, i candidati, in numero
pari ad almeno il doppio dei posti disponibili e, comunque, fino alla
copertura  dei  suddetti posti, sono convocati per l'accertamento del
mantenimento   dell'idoneita'  motoria  da  parte  della  Commissione
esaminatrice  che  ne  stabilisce, preventivamente, la tipologia e le
modalita'.  A  tal  fine,  la  Commissione  e' integrata da almeno un
componente aggiunto.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  il  suddetto  accertamento, i
candidati  dovranno  essere  muniti  di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento in corso di validita':
      a) carta d'identita';
      b) patente automobilistica;
      c) passaporto;
      d) porto d'armi;
      e) tessera  di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello   Stato,   o   altro   documento   di  riconoscimento  previsto
dall'art. 35  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    Le  sedute  della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento
dei suddetti accertamenti sono pubbliche.
    I    candidati    dovranno   presentarsi   all'accertamento   del
mantenimento  dell'idoneita' motoria muniti di certificato attestante
lo  stato di buona salute, rilasciato da medici di medicina generale,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
delle attivita' sportive non agonistiche, ovvero da certificazioni di
idoneita'  rilasciata  da medici appartenenti alla Federazione medico
sportiva  italiana  o  a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate  che  esercitano in qualita' di medici specializzati in
medicina  dello sport. I certificati devono essere rilasciati in data
non    antecedente   i   quarantacinque   giorni   dall'effettuazione
dell'accertamento.   La   mancata   presentazione   del   certificato
determinera' la non ammissione del candidato al suddetto accertamento
e la conseguente esclusione dalla procedura selettiva.
    Al  termine  di  ogni  seduta,  la Commissione esaminatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati, con l'indicazione dell'idoneita'
ovvero  della inidoneita' risultante dall'accertamento. Detto elenco,
sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario, sara' reso pubblico
mediante affissione.
    I   giudizi   di   non   idoneita'   espressi  dalla  Commissione
esaminatrice  comportano  l'esclusione dalla procedura selettiva, che
sara' disposta con decreto motivato.