Art. 13.

                         Corso di formazione

    Il  corso di formazione, della durata di sei mesi, si articolera'
in  due  fasi;  la  prima si svolgera' presso le strutture didattiche
dell'Amministrazione,  per la durata massima di tre mesi e la seconda
sara' espletata presso i Comandi provinciali VV.F. di destinazione.