Art. 3. Esclusione dalla procedura selettiva Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alla procedura selettiva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente decreto.