Art. 9. Formazione ed approvazione della graduatoria Al termine della valutazione dei titoli di cui all'art. 8 del presente decreto, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base all'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati nella suddetta valutazione. Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale, tenendo conto, a parita' di merito, delle norme vigenti in materia di preferenza, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997. I titoli di preferenza di cui al summenzionato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sono i seguenti: gli insigniti di medaglia al valor militare; gli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso (al servizio prestato in qualita' di vigile volontario ausiliario e di vigile o capo squadra volontario non si applica il presente titolo di preferenza); i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno (indicare il numero dei figli); l'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; la minore eta'. Detti titoli devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati nella domanda medesima. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza deve essere allegata alla domanda. Qualora non espressamente dichiarati, i titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria. La graduatoria come sopra formata, e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.