Art. 9.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Al  termine  della  valutazione  dei titoli di cui all'art. 8 del
presente decreto, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di
merito  in  base all'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati nella suddetta valutazione. Sulla base di tale graduatoria,
l'amministrazione  redige  la  graduatoria  finale,  tenendo conto, a
parita'  di  merito,  delle  norme  vigenti in materia di preferenza,
previste  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 487/1994  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'
dall'art. 2,    comma 9   della   legge   n. 191/1998,   modificativo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997.
    I titoli di preferenza di cui al summenzionato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sono i seguenti:
      gli insigniti di medaglia al valor militare;
      gli orfani di guerra;
      gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
      i feriti in combattimento;
      gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
      i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      i  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
      coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il  concorso  (al  servizio prestato in qualita' di vigile volontario
ausiliario  e  di  vigile o capo squadra volontario non si applica il
presente titolo di preferenza);
      i  coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
      i   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      il  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno (indicare il numero dei figli);
      l'aver   prestato   lodevole   servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
      la minore eta'.
    Detti  titoli  devono  essere posseduti entro il termine previsto
per  la  presentazione  della  domanda  di partecipazione ed indicati
nella  domanda medesima. La documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza deve essere allegata alla domanda.
    Qualora  non espressamente dichiarati, i titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
    La  graduatoria  come sopra formata, e' approvata con decreto del
Capo  del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della   difesa   civile,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del
personale  del  Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.