Art. 7.
    Ai  titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari
a 20. I titoli valutabili sono i seguenti:
      1.   titolo   di   studio:   titolo  di  studio  richiesto  per
l'ammissione   al   concorso,   valutabile   limitatamente   al  voto
conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto
per  il  conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali laurea
specialistica,  diploma  di  specializzazione,  dottorato di ricerca,
masters   universitari   non   strettamente  attinenti  ai  posti  da
ricoprire, abilitazione all'esercizio delle professioni;
      2.  attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di  frequenza  di  corsi  di  formazione  professionale
organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati;
      3.  titoli  scientifici  quali pubblicazioni e lavori originali
attinenti al posto a concorso;
      4.  servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso
Universita',  soggetti  pubblici o privati o nell'ambito di attivita'
professionali  o  imprenditoriali  svolte  in proprio, attinente alle
mansioni del posto messo a concorso;
      5.  incarichi  professionali  e/o  incarichi e servizi speciali
nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4);
      6.  altri  titoli quali: attivita' didattiche, partecipazione a
convegni  o  congressi,  borse  di  studio  presso  enti  pubblici, e
tirocinio   formativo   e   di  orientamento,  previsto  dal  decreto
ministeriale  25  marzo  1998,  n. 142,  servizio  civile  volontario
Nazionale purche' attinenti ai posti messi a concorso;
      7. servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L..
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale
    oppure
      b) in copia conforme autenticata ai sensi di legge
    oppure
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale
    oppure
      d) con autocertificazione, nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa   vigenti.   Nell'autocertificazione  il  candidato  dovra'
specificare  in  modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine
della valutazione dei titoli dichiarati.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.