Art. 10. Doveri e diritti dei dottorandi Il dottorando di ricerca e' uno studente universitario iscritto ad un corso di studio di terzo livello. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita' di studio, collettive e individuali, e le attivita' di ricerca, secondo quanto indicato dal collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono presentare una relazione che illustri lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, con i risultati conseguiti, le modalita' di adempimento dell'impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche, le pubblicazioni prodotte, nonche', alla fine del corso la tesi di dottorato. Tale relazione e' valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell'ammissione all'anno successivo o agli esami finali. In caso di difficolta' nelle attivita' di ricerca, possono richiedere, al Collegio dei docenti, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un nuovo tutore. I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto inviare tempestivamente al coordinatore, la documentazione predisposta per l'attestazione delle proprie attivita'. I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all'estero non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del dottorato. Nel caso in cui Collegio dei docenti lo richieda, il dottorando e' obbligato a svolgere attivita' di ricerca anche presso strutture all'estero. In alcuni casi la specifica borsa puo' prevedere un periodo non inferiore a 12 mesi. I dottorandi possono svolgere attivita' lavorativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che ne valuta la compatibilita' con l'assolvimento degli obblighi formativi. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile e per infortuni per il medesimo periodo esclusivamente per le attivita' connesse al corso di dottorato. L'Universita' si riserva di richiedere una ulteriore copertura assicurativa per infortuni, per tutta la durata del corso, il cui costo e' a carico dei dottorandi. Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai dottorandi che si trovino nelle condizioni previste dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei docenti. I casi di esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilita' sono disciplinati dall'art. 26 del Regolamento della Scuola e dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi della Basilicata. L'iscrizione ad un corso di dottorato non e' compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato). Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento all'art. 21 del citato regolamento della Scuola e dei corsi di dottorato di ricerca e al regolamento per la determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi della Basilicata per l'a.a. 2007/2008. Tutte le comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione, iscrizione ai vari anni di corso, regolamenti, pagamento contributi, scadenze, comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili sul sito internet all'indirizzo: http://unibas.ugmanager.it/. Non sara' inviata alcuna comunicazione a domicilio.