Art. 10.
                   Doveri e diritti dei dottorandi
    Il  dottorando  di ricerca e' uno studente universitario iscritto
ad  un  corso  di studio di terzo livello. I dottorandi sono tenuti a
svolgere   con  assiduita'  le  attivita'  di  studio,  collettive  e
individuali,  e  le attivita' di ricerca, secondo quanto indicato dal
collegio dei docenti e dai tutori. A conclusione di ogni anno, devono
presentare  una  relazione che illustri lo svolgimento dell'attivita'
di  ricerca,  con i risultati conseguiti, le modalita' di adempimento
dell'impegno  didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche,
le  pubblicazioni  prodotte,  nonche', alla fine del corso la tesi di
dottorato.  Tale  relazione  e'  valutata dal Collegio dei docenti ai
fini dell'ammissione all'anno successivo o agli esami finali. In caso
di  difficolta'  nelle  attivita'  di ricerca, possono richiedere, al
Collegio  dei docenti, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un
nuovo  tutore.  I dottorandi devono tenere aggiornata, e se richiesto
inviare    tempestivamente   al   coordinatore,   la   documentazione
predisposta per l'attestazione delle proprie attivita'.
    I  dottorandi,  previa  autorizzazione  del Collegio dei docenti,
possono  svolgere  periodi  di  studio e ricerca in altre istituzioni
italiane  e  straniere.  Il periodo di permanenza all'estero non puo'
essere  superiore  alla  meta'  dell'intera durata del dottorato. Nel
caso  in  cui  Collegio  dei  docenti  lo  richieda, il dottorando e'
obbligato  a  svolgere  attivita'  di  ricerca anche presso strutture
all'estero.  In  alcuni  casi  la  specifica  borsa puo' prevedere un
periodo non inferiore a 12 mesi.
    I  dottorandi  possono  svolgere attivita' lavorativa, nei limiti
previsti  dalla normativa vigente, previa autorizzazione del Collegio
dei docenti, che ne valuta la compatibilita' con l'assolvimento degli
obblighi formativi.
    L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per  responsabilita'  civile  e per infortuni per il medesimo periodo
esclusivamente  per  le  attivita'  connesse  al  corso di dottorato.
L'Universita'  si  riserva  di  richiedere  una  ulteriore  copertura
assicurativa  per  infortuni,  per  tutta la durata del corso, il cui
costo e' a carico dei dottorandi.
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio, o interruzioni,
verranno  consentiti  ai  dottorandi  che si trovino nelle condizioni
previste  dalla  legge  n. 1204  del  30 dicembre  1971  e successive
modifiche  ed integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di
malattia grave e prolungata, sentito il Collegio dei docenti.
    I  casi  di  esclusione, sospensione, rinuncia e incompatibilita'
sono  disciplinati  dall'art. 26  del  Regolamento della Scuola e dei
Corsi  di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita' degli studi della
Basilicata.
    L'iscrizione  ad  un corso di dottorato non e' compatibile con la
contemporanea  iscrizione  ad  un  altro corso universitario (laurea,
laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
    Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, si fa riferimento
all'art. 21  del  citato  regolamento  della  Scuola  e  dei corsi di
dottorato  di  ricerca  e  al  regolamento  per la determinazione dei
contributi  degli  studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi della Basilicata per l'a.a. 2007/2008.
    Tutte  le  comunicazioni che riguardano i dottorandi (ammissione,
iscrizione  ai vari anni di corso, regolamenti, pagamento contributi,
scadenze,  comunicazioni varie, modulistica etc.) saranno disponibili
sul  sito  internet  all'indirizzo:  http://unibas.ugmanager.it/. Non
sara' inviata alcuna comunicazione a domicilio.