Art. 12. Modalita' per il conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore a conclusione del corso e previo il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. I candidati ammessi a sostenere l'esame finale dovranno presentare una tesi, firmata dal docente che ne ha curato la supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti. Per comprovati gravi motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della scuola, su proposta del Collegio dei docenti, puo' indire una sessione straordinaria o ammettere il candidato all'esame finale previsto per il ciclo successivo e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. I dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ciascun corso di dottorato, secondo quanto previsto dal regolamento della Scuola e dei corsi di dottorato di ricerca di Ateneo. Il titolo e' rilasciato dal rettore dell'Universita' sede amministrativa. Il titolo finale sara' accompagnato da un «Diploma Supplement», cosi' come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed europee in materia. L'Universita' cura successivamente il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.