Art. 12.
              Modalita' per il conseguimento del titolo
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  e'  conferito dal rettore a
conclusione  del corso e previo il superamento dell'esame finale, che
puo' essere ripetuto una sola volta.
    I   candidati   ammessi   a  sostenere  l'esame  finale  dovranno
presentare  una  tesi,  firmata  dal  docente  che  ne  ha  curato la
supervisione e corredata dal giudizio del collegio dei docenti.
    Per  comprovati  gravi motivi che non consentano la presentazione
della tesi nei tempi previsti, il Consiglio della scuola, su proposta
del  Collegio  dei  docenti, puo' indire una sessione straordinaria o
ammettere  il  candidato  all'esame  finale  previsto  per  il  ciclo
successivo  e,  in  caso  di  mancata attivazione del corso, anche in
altra sede.
    I  dottorandi possono redigere la propria tesi di dottorato anche
in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate, per ciascun corso di dottorato, secondo quanto previsto dal
regolamento  della  Scuola  e  dei  corsi  di dottorato di ricerca di
Ateneo.
    Il   titolo  e'  rilasciato  dal  rettore  dell'Universita'  sede
amministrativa.
    Il  titolo  finale sara' accompagnato da un «Diploma Supplement»,
cosi' come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed europee in
materia.
    L'Universita'  cura successivamente il deposito della tesi presso
le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.