Art. 6.
                             Ammissione
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
    Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001.
    Ove  sono  previste  borse  di  studio  su  fondi MiUR, le stesse
saranno conferite ai primi classificati.
    Ove sono previste borse di studio finanziate su fondi di cui alle
Convenzioni   ENI  Regione  Basilicata/Universita'  e  su  fondi  POR
Basilicata  FSE, le stesse saranno conferite a vincitori residenti in
uno dei comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi dalla data
di pubblicazione del bando.
    In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere espressa entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione
via   telematica   sul   sito  internet:  http://unibas.ugmanager.it/
dell'esito  del  concorso,  o,  nel  caso  di  dichiarazioni mendaci,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    Nel  caso  in  cui  il  candidato  e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini non comunitari residenti all'estero e gli assegnisti
di   ricerca  che  abbiano  partecipato  al  concorso  sui  posti  in
soprannumero,   qualora   risultati   idonei,   saranno   ammessi  in
soprannumero  e  senza  borsa  di  studio  al  corso  di dottorato di
ricerca, nel limite dei posti indicati per ciascun concorso.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso
di  ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione  degli  importi corrisposti (ai sensi del secondo periodo
dell'art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001).
    I  dottorandi  ammessi  ad  un  dottorato  di ricerca che abbiano
fruito  in  precedenza,  anche  per  un  solo anno, di altre borse di
studio  per  dottorato  di  ricerca,  non possono fruirne una seconda
volta.
    L'iscrizione  ad  un corso di dottorato non e' compatibile con la
contemporanea  iscrizione  ad  un  altro corso universitario (laurea,
laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato).
    Gli  iscritti  ad  una  Scuola  di specializzazione ed ammessi al
dottorato  di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.