Art. 8.
                           Borse di studio
    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di  dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001.
    L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.562,00.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.  Il pagamento della borsa avviene in rate mensili posticipate,
previa  attestazione  di  frequenza  rilasciata  dal coordinatore del
corso.
    L'importo  della  borsa  di studio e' aumentato per il periodo di
soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo
non  puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del corso di
dottorato.
    In  caso  di  incompatibilita'  con la contemporanea fruizione di
borse   o   contributi   finalizzati   al  sostegno  della  mobilita'
internazionale,   il   dottorando   dovra'   optare   per  una  delle
possibilita'.  Nel caso il dottorando e' assegnatario di una borsa di
dottorato,  questi  dovra'  scegliere  se utilizzare la maggiorazione
della  borsa  per  il  periodo  all'estero o il finanziamento Erasmus
(comunitario  ed  universitario).  In  nessun  caso i contributi sono
cumulabili.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
    I  dottorandi  ammessi  ad  un  dottorato  di ricerca che abbiano
fruito  in  precedenza,  anche  per  un  solo anno, di altre borse di
studio  per  dottorato  di  ricerca,  non possono fruirne una seconda
volta