Art. 8. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.562,00. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Il pagamento della borsa avviene in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso. L'importo della borsa di studio e' aumentato per il periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%. Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata del corso di dottorato. In caso di incompatibilita' con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilita' internazionale, il dottorando dovra' optare per una delle possibilita'. Nel caso il dottorando e' assegnatario di una borsa di dottorato, questi dovra' scegliere se utilizzare la maggiorazione della borsa per il periodo all'estero o il finanziamento Erasmus (comunitario ed universitario). In nessun caso i contributi sono cumulabili. In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive. I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta