Art. 6. A m m i s s i o n e I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. Le borse di studio finanziate su fondi di cui alle convenzioni ENI Regione Basilicata/Universita', saranno conferite a vincitori residenti in uno dei comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando. In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra' essere espressa entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dalla comunicazione via telematica sul sito internet: http://unibas.ugmanager.it/ dell'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu' graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini non comunitari residenti all'estero e gli assegnisti di ricerca che abbiano partecipato al concorso sui posti in soprannumero, qualora risultati idonei, saranno ammessi in soprannumero e senza borsa di studio al corso di dottorato di ricerca, nel limite dei posti indicati per ciascun concorso. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (ai sensi del secondo periodo dell'art. 52 comma 57, legge 448 del 28 dicembre 2001). I dottorandi ammessi ad un dottorato di ricerca che abbiano fruito in precedenza, anche per un solo anno, di altre borse di studio per dottorato di ricerca, non possono fruirne una seconda volta. L'iscrizione ad un corso di dottorato non e' compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, dottorato). Gli iscritti ad una scuola di specializzazione ed ammessi al dottorato di ricerca hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato.