Art. 9.
                         C o n t r i b u t i
    L'ammontare  della  contribuzione per l'anno accademico 2007/2008
e'   stabilito  in  Euro 1.341,00  (Euro  milletrecentoquarantuno/00)
annui.   Detta   contribuzione   copre  tutti  i  costi  dei  servizi
universitari,  ivi  compresi  quelli  relativi allo svolgimento delle
pratiche  amministrative  successive  e  conseguenti  alla domanda di
iscrizione.
    La  contribuzione  viene  ridotta,  a  domanda,  cui  deve essere
allegata   la  certificazione  ISEE,  secondo  quanto  stabilito  dal
Regolamento  per  la  determinazione  dei  contributi  degli studenti
iscritti  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca dell'Universita' degli
studi  della  Basilicata per l'anno 2007/2008, elaborato nel rispetto
dei  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997
e  9 aprile 2001. Le riduzioni per condizioni economiche non verranno
applicate  agli  studenti  che,  contestualmente  all'iscrizione, non
avranno presentato la domanda ed allegato la certificazione ISEE.
    Sono  d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle  disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio
conferita su fondi Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca   ai  sensi  dell'art. 7,  comma 1,  lettera c)  del  decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
    Ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile   2001   l'Universita'  esonera  totalmente  dai  contributi
universitari:
      1) gli  studenti  beneficiari  delle  borse  di  studio erogate
dall'A.R.D.S.U.   (Azienda  regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario),    nonche'   gli   studenti   risultati   idonei   al
conseguimento  di tali borse di studio che, per scarsita' di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
      2) gli  studenti  in  situazione di handicap con un'invalidita'
riconosciuta   pari   o   superiore   al  66%,  ovvero  con  handicap
intellettivo-fisico   ovvero   riconosciuti  ciechi  assoluti  (Legge
n. 382/1970) o sordomuti (Legge n. 381/1970), indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
      3) gli  studenti  stranieri  beneficiari di borsa di studio del
Governo  italiano  nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione allo
sviluppo  e  degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi  programmi  esecutivi.  Negli  anni accademici successivi al
primo,  l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli affari esteri;
      4) su  apposita istanza, gli studenti, per l'anno di nascita di
ciascun  figlio  e/o  che siano costretti ad interrompere gli studi a
causa di infermita' gravi e prolungate, debitamente certificate.
    Per  tale  periodo  essi  sono  tenuti al pagamento di un diritto
fisso, stabilito nella misura di Euro 60,00.
    I  dottorandi con esonero totale dei contributi dovranno comunque
versare   Euro 60,00,  quale  contributo  per  oneri  amministrativi.
L'Universita' concede un esonero parziale dei contributi nella misura
del 30% di quanto dovuto, agli studenti in situazione di handicap con
invalidita' inferiore al 66%.
    La  prima  rata  e'  fissata in Euro 447,00 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione.
    La seconda rata se dovuta e' fissata in Euro 447,00 e deve essere
versata entro il 31 marzo 2008.
    La  terza  rata se dovuta e' fissata in Euro 447,00 e deve essere
versata entro il 30 aprile 2008.
    Sono   esclusi  dalla  riduzione  per  condizione  economica  gli
studenti  che  abbiano  gia' conseguito un altro titolo di dottore di
ricerca.