Art. 5.
                Valutazione della prova e dei titoli
    1.  Ai  fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione  per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per
la  valutazione  della  prova  d'esame, cinque per la valutazione del
curriculum e cinque per il voto di laurea.
    2.  La  valutazione  del  curriculum e del voto di laurea avviene
secondo  i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 5 settembre 2007
                   Il Ministro dell'universita' e della ricerca Mussi
Il Ministro della giustizia Mastella