Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro Il vincitore sara' invitato a stipulare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto universita', il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova. Il vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore del concorso dovra' produrre la seguente documentazione: 1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) titolo di studio; i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa; 2) certificato medico comprovante l'idoneita' fisica all'impiego, rilasciato dal medico competente dell'Universita' degli studi dell'Insubria. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata risoluzione del contratto di lavoro.