Art. 6.
                     Ammissione alla prova orale
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  nella  prova  pratica attitudinale una votazione di almeno
ventuno   trentesimi  o  equivalente.  Ai  candidati  che  conseguono
l'ammissione  alla  prova  orale  viene  data  comunicazione  tramite
affissione  dei  risultati  della prova pratica attitudinale all'albo
ufficiale dell'Ateneo e/o presso la sede d'esame indicata e/o secondo
le modalita' comunicate dalla commissione giudicatrice.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione  complessiva  e'  determinata  dalla somma del voto
conseguito  nella  prova  pratica  attitudinale e del voto conseguito
nella prova orale.