Art. 5. Commissione giudicatrice 1. E' prevista una commissione giudicatrice per l'ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca. Le commissioni sono nominate dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti e sono composte ciascuna da tre membri, compreso il presidente, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. L'incarico di presidente di ciascuna commissione e' affidato a un professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di professori ordinari, a un professore associato. 2. Le commissioni possono essere integrate da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese.