Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  E'  prevista  una commissione giudicatrice per l'ammissione a
ciascun  corso  di dottorato di ricerca. Le commissioni sono nominate
dal  Rettore,  su  proposta  del Collegio dei docenti e sono composte
ciascuna da tre membri, compreso il presidente, scelti tra professori
e  ricercatori  universitari  di  ruolo.  L'incarico di presidente di
ciascuna   commissione  e'  affidato  a  un  professore  ordinario  o
straordinario,  oppure,  in  assenza  di  professori  ordinari,  a un
professore associato.
    2.  Le  commissioni  possono  essere integrate da non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
strutture  pubbliche  e private di ricerca. La nomina di tali esperti
e'  obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie
imprese.