Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei
titoli.  Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prime  due prove e della votazione conseguita nella
prova  orale  a  cui  si  aggiunge il punteggio della valutazione dei
titoli.  La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori,
e'   approvata   con  decreto  del  direttore  amministrativo  ed  e'
pubblicata  presso  l'albo  dell'Universita'  degli  studi  di Milano
Bicocca,   P.zza  dell'Ateneo  Nuovo  n. 1,  Milano.  Dalla  data  di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di 18 mesi dalla
pubblicazione  e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.