Art. 3. Presentazione delle domande Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, debbono pervenire all'ufficio protocollo dell'azienda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande devono essere inviate al seguente recapito: azienda sanitaria locale, corso Carlo Alberto n. 120 - 23900 Lecco. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Saranno comunque considerate fuori termine, e pertanto non ammissibili alla selezione, le istanze che perverranno, e saranno quindi protocollate, oltre il decimo giorno dalla scadenza come sopra individuata. Per chi volesse consegnare personalmente la domanda, gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo dell'A.S.L. sono: dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16. Nota bene: l'ultimo giorno utile per la consegna delle istanze, l'ufficio protocollo sara' aperto dalle ore 9 alle 12. Si informa che le domande di ammissione alla selezione non verranno in alcun modo controllate dall'ufficio protocollo o da altro servizio di questa A.S.L., considerato che nel presente avviso vi sono tutte le indicazioni utili affinche' siano predisposte nel modo corretto. Nella domanda i candidati chiedono di essere ammessi alla selezione e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilita' e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiarano: il nome ed il cognome; la data, il luogo di nascita e la residenza; il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate e, in caso negativo, devono dichiararne espressamente l'assenza; i titoli di studio posseduti, specificando la data e presso quali istituti sono stati conseguiti, la durata dei corsi di studio; l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; di non essere stato dispensato, ne' destituito dall'impiego presso pubbliche amministrazioni; il domicilio, se diverso dalla residenza, presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L'omissione, anche parziale, delle dichiarazioni succitate, comporta l'esclusione dalla selezione. Sara' altresi' escluso il candidato che non sottoscriva la domanda di partecipazione alla selezione. Documentazione da allegare alla domanda: a) documento comprovante il possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera e); b) documenti comprovanti il possesso dei sopra precisati requisiti specifici; c) curriculum, datato e firmato, predisposto secondo le indicazioni esplicitate all'art. 2, lettera f); d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione del curriculum professionale e culturale; e) elenco, datato e firmato dal candidato, redatto in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati; f) elenco in carta semplice, datato e firmato dal candidato, delle pubblicazioni presentate. Esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i documenti di cui sopra possono essere sostituiti da idonee autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'. I titoli non suscettibili di autocertificazione dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; gli stessi non sono soggetti all'imposta di bollo. E' peraltro riservata a questa amministrazione la facolta' di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti, ritenute legittimamente attuabili o necessarie.